******************************************************************************** Newsletter febbraio 2010
2012 ANNO DELLA PROTEZIONE CIVILE di Massimo Petrassi Il 20 settembre 1983, primo firmatario l'On. Zaniboni (DC), veniva presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 480 "Istituzione del Servizio della Protezione civile nazionale". La proposta, frutto del lavoro di un comitato ristretto della Commissione Interni della Camera, che aveva concluso i lavori convenendo sull'esigenza dell'emanazione di una normativa che regolasse un settore importante, quanto al coinvolgimento ed alla sicurezza, di un numero elevato di cittadini, per la prima volta introdusse il concetto di prevenzione e non solo di emergenza in protezione civile. Legge n. 225/1992 Tuttavia solo il 24 febbraio 1992 vedrà la luce la L. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che si può considerare la legge fondamentale che regola la Protezione civile italiana. La struttura di protezione civile viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato e ogni altra istituzione anche privata. Il Sindaco è individuato autorità di protezione civile sia per la prevenzione che in emergenza.(Art. 15 Comma 3). Tutto il sistema di protezione civile si basa sul principio di sussidiarietà. La prima risposta è garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l'istituzione più vicina al cittadino. Quando un evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano gli altri livelli attraverso un'azione integrata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, lo Stato. Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nelle funzioni di impulso e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile. L'Agenzia di Protezione civile Con il decreto legislativo n. 300 del 1999 venne istituita l'Agenzia di Protezione Civile. L'intero assetto del sistema di protezione civile viene rivoluzionato: anziché il Presidente del Consiglio e il Dipartimento della Protezione Civile, al vertice del sistema vengono collocati il Ministro dell'Interno - con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo - e l'Agenzia di Protezione Civile, con compiti tecnico-operativi e scientifici. All'Agenzia, cui venivano trasferite le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile, nasceva anche dalla volontà di ricondurre l'attività della Presidenza del Consiglio alle tradizionali funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento, eliminando le funzioni più prettamente operative. Legge n. 401/2001 La legge 401 del 2001, del II° Governo Berlusconi, introduce delle novità nel sistema esistente. Con essa, infatti, non solo si abolisce la nascente Agenzia di Protezione civile, riportando il Dipartimento della Protezione civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandone la direzione ad un Capo Dipartimento, ma soprattutto viene introdotta la novità dei Grandi Eventi. Il Grande Evento diventa un avvenimento affidato alla gestione della Protezione civile. La sentenza della Corte dei Conti del 2010 Con Deliberazione n. 5/2010/P la Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha deliberato che non qualsiasi "grande evento" rientra nella competenza del Dipartimento della Protezione civile, ma solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi, determinano situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni. (IL TESTO COMPLETO NELLA SEZIONE ARCHIVIO NOTIZIE - WWW:PROTEZIONECIVILEONLINE.IT) La denuncia di Gabrielli (Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale) DALL'INTERVISTA RILASCIATA A MASSIMO PETRASSI PER ANCI RIVISTA N. 6 GIUGNO 2011 (IL TESTO COMPLETO NELLA SEZIONE LE INTERVISTE AGLI OPERATORI - WWW:PROTEZIONECIVILEONLINE.IT) …Da alcune sue dichiarazioni, legate allo stanziamento dei fondi necessari, il ruolo di leader mondiale della protezione civile italiana rischia di avere un arresto, è sempre dello stesso avviso? Sono sempre dell'idea, anche perché la vicenda dell'alluvione di inizio marzo nelle Marche, in Basilicata e nel Teramano e, per una parte, la problematica dei flussi di migranti dal Nord Africa stanno dimostrando che esiste una tempistica a ridosso degli eventi emergenziali sulla quale i meccanismi introdotti dal cosiddetto Milleproroghe hanno avuto una evidente ripercussione. Ovviamente a tutto ci si abitua e ogni problema può essere gestito; l'importante è che si sappia che quello che è stato realizzato in altri contesti oggi deve passare attraverso procedure più complesse che allungano i tempi dell'intervento rispetto a quelli ai quali siamo stati abituati. DA ALTRE FONTI STAMPA ''Il Milleproroghe - disse il 20 febbraio dell'anno scorso - ,nel più assoluto silenzio, ha messo mano alla legge 225 del '92 con riforme che, come sono, affonderanno la Protezione Civile come il Titanic''. Il Milleproroghe 2011 GLI ARTICOLI SPECIFICI: 5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all' allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. 5-sexies. Il Fondo di cui all' articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all' articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso". 2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze"; b) all'articolo 5, comma 5-bis: 1) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali". 2-sexies. All' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;". 2-septies. All' articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci". 2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Omississ Questa è la situazione attuale: a vent’anni dall’emanazione della legge che istituì la protezione civile il dibattito è nel vivo: il sistema è adeguato ai tempi? Può rimanere sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri? Deve passare sotto la competenza del Ministero dell’Interno? Dovrà assumere altra forma? La decisione spetta alla politica ma i cambiamenti climatici hanno altri tempi...
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