Dalla legge n. 225 del 1992 alla legge n. 100 del 2012
Il 24 febbraio 1992 la L. 225 sanciva l’Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che si può considerare la legge fondamentale che regola la Protezione civile italiana, o forse è meglio dire che la regolava, perché il Governo Monti, con la legge n. 100 del 12 luglio 2012: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, che ha convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, ha aggiunto nove nuovi articoli alla legge n. 225 che la modificano e che la rendono più in linea con i canoni attuali di sicurezza e contenimento della spesa pubblica. I nuovi articoli, aggiunti alla legge n. 225, vanno dalla riaffermazione della promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un “Ministro con portafoglio” o il “Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio” e non “un Ministro”, come prevedeva precedentemente la norma, al cambiamento della definizione degli eventi di tipo c che sono definiti come “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”. Si reputano attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio”.
Il Sindaco.
La figura del Sindaco per la legge n 225, sia prima che dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 100 del 2012, non solo continua ad essere la figura di riferimento del Sistema di protezione civile ma la nuova legge gli affida nuove competenze. La struttura di protezione civile è organizzata come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato e ogni altra istituzione anche privata.
Il Sindaco, autorità di protezione civile (Art. 15 Comma 3), con la nuova legge, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
Il Piano di emergenza comunale.
Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale – redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali. In seguito dovrà provvedere alla verifica e all’aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall’attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Previsione.
L’idea di previsione contemplata nella legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili” per cui sono considerate attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”.
Prevenzione.
Rimane vigente l’attività di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 che si realizza attraverso le singole attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.
Soccorso.
Si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”, fornendo, alle popolazioni colpite dagli eventi, ogni forma di prima assistenza.
Superamento dell’emergenza.
Resta invariata anche la definizione di superamento dell’emergenza della legge n. 225, che consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Piani e programmi territoriali.
A differenza della precedente impostazione, che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali, i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile.
Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
Il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l’insorgenza e l’evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Governo e gestione del Sistema di allerta nazionale.
Sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni,
dal Servizio meteorologico nazionale distribuito (Smnd), che deve essere realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012, da Reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, da Presidi territoriali, dai Centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a queste reti. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, definirà i principi per individuare e far funzionare i Centri di competenza.
Inoltre, sulla base dei livelli di rischio, ogni Regione determina le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale.
Reti di monitoraggio e radiofrequenze.
Per la gestione delle reti strumentali e di monitoraggio le Regioni sono esentate da alcuni pagamenti relativi alla concessione d’uso delle radiofrequenze.
Dichiarazione dello stato di emergenza.
Lo stato di emergenza, che può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l’intesa, può essere dichiarato anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” di calamità naturali oppure connesse all’attività dell’uomo.
Ordinanze.
Agli interventi si provvede anche con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Nella legge n. 225, le ordinanze venivano emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, con la nuova legge l’emanazione richiede l’acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate. Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari.
Fondi statali (aumento della benzina in caso di calamità)
Alle spese necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza si provvede con risorse del Fondo nazionale di protezione civile, finanziato annualmente. Nel caso si utilizzi il Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell’Economia e delle Finanze, questo è reintegrato in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tramite la riduzione delle voci di spesa rimodulabili, indicate nell’elenco allegato alla legge stessa. In combinazione con questa riduzione delle voci di spesa, il Fondo di riserva per le spese impreviste è reintegrato, in tutto o in parte, con le entrate che derivano dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, e dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. L’eventuale aumento, di massimo cinque centesimi al litro, è stabilito in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane.
La legge n. 100/2012 modifica e integra in modo significativo l’art. 5 della legge n. 225/1992, sul quale era intervenuta prima la legge n. 10/2011, poi la sentenza n. 22 del 13-16 febbraio 2012 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies, che prevedevano appunto, la possibilità di aumento delle accise.
Compensi.
Non è previsto alcun compenso per il Capo Dipartimento della Protezione Civile e per i Commissari delegati nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Nel caso si tratti di altri soggetti, il compenso è commisurato alla durata dell’incarico, nel limite massimo del 70% del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione.
Subentro dell’amministrazione competente in ordinario.
Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato emergenziale, il Capo Dipartimento emana un’ordinanza, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per favorire e regolare il subentro dell’Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi.
Relazione annuale al Parlamento.
Ogni anno il Governo riferisce al Parlamento sulle attività di protezione civile che riguardano le azioni di previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e pianificazione dell’emergenza, oltre che sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile.
La legge n. 401/2001 ed i Grandi Eventi (aboliti)
La legge 401 del 2001, del II Governo Berlusconi, introdusse delle novità nel sistema esistente. Con essa, infatti, non solo si aboliva la nascente Agenzia di Protezione civile, riportando il Dipartimento della Protezione civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandone la direzione ad un Capo Dipartimento, ma soprattutto veniva introdotta la novità dei Grandi Eventi, affidati alla gestione della Protezione civile. Per la legge n. 100, i Grandi Eventi non rientrano più nelle competenze della protezione civile.
L’assicurazione contro le calamità naturali (non contemplata)
IL PREFETTO GABRIELLI (CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE) IN UN’INTERVISTA RILASCIATA A MASSIMO PETRASSI PER ANCI RIVISTA N. 6 GIUGNO 2011, AFFERMAVA:
(IL TESTO COMPLETO NELLA SEZIONE “LE INTERVISTE AGLI OPERATORI” – WWW.PROTEZIONECIVILEONLINE.IT)
Negli anni passati si prospettò l’ipotesi, concretizzatasi in disegni di legge e stanziamenti in Legge Finanziaria, di una assicurazione dei rischi derivanti da calamità naturali. Lei pensa che questa proposta possa essere ripresa in esame? Credo assolutamente di sì. L’attuale asfissia della finanza pubblica ha reso evidente che sarà sempre più difficoltoso intervenire per ristorare i danni. Il libero mercato già offre la possibilità di assicurarsi, ma bisogna trovare un meccanismo pubblico/privato (leggasi risorse!), per far sì che gli eventi calamitosi futuri abbiano un impatto sempre minore – in termini economici – sulla popolazione e sull’Erario. Bisogna far passare il messaggio che spendere qualcosa oggi, sia alle Istituzioni come al semplice cittadino, potrebbe evitare di far pagare molto a tutti domani. Credo che istituzioni, categorie di consumatori, tecnici, assicuratori, politici debbano sedersi intorno a un tavolo, valutare quanto negli ultimi anni si è speso per le ricostruzioni post emergenze di strutture private (decine di miliardi di euro) e cercare soluzioni concretamente realizzabili per assicurare i territori esposti ai diversi rischi naturali. Sono scelte politiche, ma da un punto di vista tecnico ritengo che lo strumento assicurativo diffuso sia il futuro.
Non è stato così! La legge n. 100 non ha previsto l’assicurazione contro le calamità naturali adottata in molte Nazioni europee.
Conclusioni
A vent’anni dall’Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile l’intero impianto è stato modificato. L’intervento statale futuro, nelle emergenze, peserà sempre meno sull’Erario.
Ben venga, quindi, un riordino della protezione civile purché la nuova governance ed una più oculata gestione dei fondi, si traducano in una maggiore sicurezza per la popolazione.