Il sistema nazionale di protezione civile

A 30 anni dalla promulgazione della legge 225 del 1992 analizziamo la strada percorsa dalla normativa e valutiamo le ipotesi di cambiamento.
di Massimo Petrassi

Storia della Normativa

IN AGGIORNAMENTO

La legge prevede anche l’esigenza di provvedere alla difesa delle popolazioni e del territorio in caso di particolari emergenze, è sempre esistita ed infatti, nel tempo, sono state emanate norme, che sono state modificate da altre, con l’evolversi del concetto stesso di Protezione Civile. Basterà ricordare che già nel 1287 gli statuti della città di Ferrara prevedevano che i capifamiglia delle zone rurali tenessero pronti una vanga, un rastrello, una zappa ed un badile per fronteggiare l’eventuale rottura degli argini del Po e che nel diciottesimo secolo i governanti dell’impero austro ungarico diedero riconoscimento legale ai Brentani (attrezzati con recipienti di legno — appunto i brenta — che riempiti d’acqua servivano a spegnere le fiamme), ai Nottin (coloro che pattugliavano le strade di notte per avvisare le popolazioni in caso di incendi) ed ai Saltari (che svolgevano compiti di guardie campestri, con l’incarico fra l’altro di segnalare eventi calamitosi quali frane e piene di torrenti).
Dopo l’unità d’Italia la legislazione aveva ancora un carattere legato all’esigenza del momento. Consisteva infatti in disposizioni adottate volta per volta, contenenti provvedimenti a favore dei sinistrati e direttive impartite a vari enti.
Nel 1926 con il R.D.L. n. 2389, convertito nel 1928 nella legge 883, e con il regolamento di attuazione (D.M. 15 dicembre 1927), si comincia a delineare una struttura per così dire “permanente” per il soccorso alle popolazioni: la competenza viene affidata al Ministero dei Lavori Pubblici, ma alcuni compiti specifici vengono assegnati ad altre amministrazioni (ad esempio la Regia Aeronautica doveva provvedere ad immediate ricognizioni aeree e le poste garantire, attraverso il telegrafo, le comunicazioni).
Viene prevista la possibilità di nominare un Commissario governativo per la direzione di tutti i servizi e nasce l’antenato del Mercurio (il piano che, all’inizio degli anni 80, prevedeva che tutti i Comuni elencassero, con un sistema informatizzato le risorse in loro possesso). Infatti dovevano essere predisposti, aggiornati annualmente e trasmessi ai Ministeri dell’Interno e dei Lavori Pubblici, elenchi relativi ai funzionari da mobilitare, all’ubicazione di ospedali, magazzini, depositi di carburante ecc.
Tra il 1935 ed il 1961 si verificano una serie di passaggi che sfoceranno nell’organizzazione, su base nazionale, dei servizi antincendi. Con la legge 469 del 1961 oltre ad attribuire al Ministero dell’Interno i servizi tecnici per l’incolumità delle persone e la preservazione dei beni e dei servizi per l’addestramento e l’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, si sancisce il passaggio da un Ministero “tecnico” ad un Ministero “politico”.
Tuttavia le calamità che si abbattevano sul paese, dall’alluvione del Polesine alla catastrofe del Vajont, e forse anche la visibilità che le conseguenze per le popolazione acquistavano grazie al diffondersi delle comunicazioni di massa, telegiornali e giornali, sottolineavano l’esigenza di disporre di strutture e mezzi per il soccorso e, soprattutto, di organi unitari. Ma un “coordinamento” in embrione, attuato fra enti che nemmeno si parlavano in condizioni di normalità, non diede risultati apprezzabili.
Solo nel dicembre del 1970 viene varata la legge 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione Civile”, che però produrrà effetti solo con il regolamento di attuazione, il D.P.R. 66/81, che verrà emanato dopo ben undici anni e forse “accelerato” dal disastroso terremoto dell’Irpinia del 1980.

La l. 225 del 1992

Il 20 settembre 1983, primo firmatario l’On. Zaniboni, recentemente scomparso, veniva presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 480 intitolata “Istituzione del Servizio della Protezione civile nazionale”. La proposta era il frutto del lavoro di un comitato ristretto della Commissione Interni della Camera, che aveva concluso i lavori convenendo sull’esigenza dell’emanazione di una normativa che regolasse un settore importante, quanto al coinvolgimento ed alla sicurezza, di un numero elevato di cittadini. Per la prima volta si introdusse il concetto di prevenzione e non solo di emergenza in protezione civile. La legge 996 del 1970 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità Protezione Civile” non si ritiene più adeguata alla creazione di sistema stabile di protezione civile. Occorrerà attendere altri undici anni che hanno visto l’emanazione di varie leggine, ordinanze e circolari. Nel 1990, il Presidente della Repubblica rinviò alle Camere, per la ristesura, una legge già approvata, riguardante l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e solo il 24 febbraio 1992 vedrà la luce la L. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”. Due anni dopo il quadro si completa con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613, che reca norme concernenti la partecipazione della associazioni di volontariato alle attività di protezione civile (oggi sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”).

Il Modello Versilia
La devastante alluvione che a giugno del 1996 colpì la Versilia fu un evento determinante per l’introduzione di una legislazione ancora oggi considerata un “modello”. Un evento calamitoso grave, sia per vittime che per danni, fu sfruttato in modo positivo per la stesura di ordinanze e leggi che da quel momento in poi avrebbero elevato il grado di sicurezza della popolazione.

La l. 401 del 2001
La legge 401 del 2001, approvata dal II° Governo Berlusconi, introduce delle novità nel sistema esistente. Con essa, infatti, non solo si abolisce la nascente Agenzia di Protezione civile, riportando il Dipartimento della Protezione civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandone la direzione ad un Capo Dipartimento, ma soprattutto viene introdotta la novità dei Grandi Eventi. Il Grande Evento diventa un avvenimento affidato alla gestione della Protezione civile. Da 2001 la Beatificazione di Padre Pio, i funerali di Giovanni Paolo II° o l’elezione a Papa di Benedetto XVI, così come le qualificazioni per la Coppa America di vela, solo per citare alcuni esempi di Grandi Eventi, sono affidati all’organizzazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale e regolati da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ma a trent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 225 che cosa è rimasto e cosa è stato introdotto di nuovo in tema di protezione civile? Sicuramente la legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile è ancora in vigore e continuamente applicata, infatti è ai sensi dell’articolo 5che viene dichiarato lo stato di emergenza e per l’articolo 15 “Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.”

Tuttavia la citata legge 401/2001 ne ha abrogato le disposizioni, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito appunto nella relativa legge di conversione (la n. 401/2001) ed è stata necessaria la circolare 30 settembre 2002 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che con un notevole sforzo di chiarificazione di un corpo normativo complesso, precisa che, il sistema deve essere orientato a garantire il pieno coinvolgimento di tutti i poteri, statali e locali, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse, senza voler creare situazioni di sovraordinazione di un’autorità rispetto alle altre. La citata circolare ribadisce la valenza di un quadro nel quale, al verificarsi di un’emergenza di tipo b), ferme restando le competenze del presidente della Provincia, il Prefetto assicurerà l’intervento di tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, realizzando la insostituibile funzione di cerniera fra realtà territoriali e stato centrale.

Al verificarsi di un’emergenza di tipo c), le competenze sono del Prefetto, in quanto, data la necessità di fronteggiare la situazione con mezzi e poteri straordinari, e quindi con provvedimenti “extra ordinem” ossia anche in deroga all’ordinamento giuridico vigente, le decisioni non possono che competere al rappresentante locale del Governo, unico titolare di tali poteri. Si potrà tuttavia al momento dell’emanazione dell’ordinanza il Consiglio dei Ministri individuare un altro soggetto quale Commissario delegato.

L’assetto cosi definito è assolutamente corretto dal punto di vista giuridico, ma crea senz’altro difficoltà al momento dell’azione.

Una soluzione pratica era stata trovata per la pianificazione di emergenza della Provincia di Ancona.

Probabilmente per la prima volta in Italia, infatti, era giunto quasi alla definizione il piano di emergenza provinciale, redatto insieme da tecnici della Provincia e della Prefettura, con il supporto del Servizio Protezione Civile della Regione; l’individuazione dell’autorità responsabile dell’emergenza non era evidentemente cosa da poco. Alla fine, la soluzione è stata trovata scindendo le emergenze di tipo b) in due sottoclassi, cioè con o senza la necessità di adottare provvedimenti straordinari.

Questa soluzione continua ad essere considerata, anche fuori dalle Marche, un accettabile compromesso.

La soluzione invece per le emergenze di tipo c) è stata individuata con la legge n.286 del 27 dicembre 2002 concernente:”Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.” che converte in legge il decreto emanato il 4 novembre 2002, cioè immediatamente dopo gli eventi del Molise.

In pratica con l’art. 1, comma I si stabilisce che relativamente alle emergenze verificatesi nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nominato Commissario delegato, coordina tutti gli interventi e le iniziative per fronteggiare le emergenze in atto, e con il comma 2 che per le finalità di cui al comma I lo stesso Capo del Dipartimento “dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’art. 11, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il comma prosegue prevedendo la possibilità di individuare sub commissari per determinati settori e la necessità di realizzare i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza.

L’articolo 2 stabilisce, fra l’altro, che il Capo del Dipartimento, per le finalità di cui alla norma in questione opera valendosi dei poteri del comma 2, art. 5della l. 225, ed in attuazione delle ordinanze adottate sempre ai sensi dell’art. 5 della l. 225/92, definisce “la propria necessaria struttura organizzativa” utilizzando se necessario uffici e personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, “compresi quelli militari” e può acquisire la disponibilità di beni mobili ed immobili e servizi anche trattativa privata.

Al Capo del Dipartimento vengono conferiti tutti i poteri del commissario straordinario e la potestà di disporre degli interventi di tutto il sistema protezione civile, compresi militari, forze di polizia e Vigili del Fuoco fino ad oggi competenza del Ministero dell’Interno.

Inoltre, l’art. 3 della l. 286/02 dispone che queste disposizioni trovino applicazione anche per il futuro, in occasione di eventi di tipo e), anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, ogni volta che la situazione emergenziale lo richieda, e che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento, disponga il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile. Il Presidente della Regione volta per volta interessata viene “sentito”.

In buona sostanza cioè il Capo del Dipartimento viene individuato come commissario straordinario, con poteri anche sulle strutture operative che dipendono anche da altri organi dello Stato. Questo comporta, automaticamente il fatto che i Prefetti hanno in materia della gestione dell’emergenza competenze residuali, limitate alle emergenze di tipo b) che richiedano l’adozione di provvedimenti straordinari.

Ci troviamo quindi di fronte ad un momento di continua evoluzione e trasformazione che richiede un progetto concreto e capace di raccogliere i contributi di tutte la componenti del sistema di protezione civile per giungere ad una nuova definizione dell’assetto complessivo.

La Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1. “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile.” ha istituito nuovamente l’Agenzia (anche se regionale) di protezione civile la stessa che la legge 401 aveva abolito, a livello nazionale, nel 2001.

Con la legge 14 luglio 2008, n. 123 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” è stato creato (Art. 1), il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la soluzione dell’emergenza rifiuti in Campania.

Dal dopoguerra alla legge 225 del 1992

La prima iniziativa legislativa in materia del dopoguerra è quella del Ministro dell’Interno Scelba, che presentò, nel 1950, un progetto di legge destinato a trovare molte resistenze, infatti presentato alla Camera, non riuscirà poi a completare il proprio iter al Senato prima della fine della legislatura.

P.di L. Scelba 1950 Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (difesa civile)” (vedi pdf)

E’ poi la volta del Ministro Tambroni, che nel dicembre del 1956 presenta un progetto di legge dal titolo “Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali“, che non riuscirà, come il precedente, a completare l’iter parlamentare.

P.di L. Tambroni 1956 “Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali”

Nel 1962 vi fu un tentativo, al Senato, di presentare un progetto di legge, il n. 2098 del 16 luglio 1962, recante norme sul “Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari“. Anch’esso non giunse a conclusione, per decadenza seguita a chiusura della legislatura.

Dopo il Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966 la necessità di dare una soluzione al problema si fa sempre più pressante. Per questo nel 1967, il Ministro dell’Interno Taviani, presenta un ulteriore P. di L. “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile” 

Anche questo disegno, non andò in porto, ma anticipò, però, già dal titolo quello successivo, che verrà ripresentato anche a seguito della sensibilizzazione che provocò un ulteriore disastro: il terremoto del Belice del 1968.

Il legislatore produce a questo punto uno sforzo definitivo per considerare finalmente con seria intenzione il ruolo importante ricoperto dallle calamità naturali per le sorti del Paese.

P.di L. Restivo 1968 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile” (vedi pdf)

La legge 996/70, in cui fu convertito, si mostrerà purtroppo carente sul piano della preparazione dell’emergenza, e lo dimostrò nel terremoto del 1980 in Campania e Basilicata, in cui venne definita “inadeguata”. Gli undici anni occorsi per emanare il regolamento d’attuazione, (DPR 66/81) servirono per produrre un provvedimento che introdusse elementi di chiarezza e di novità pur tamponando solo parzialmente le falle di un sistema organizzativo ancora troppo giovane.

Finalmente, nel 1992, il Ministro per il Coordinamento della protezione Civile, Giuseppe Zamberletti, presenta un disegno di legge che, dopo dieci anni di diffficoltà fra commissioni e aula, diverrà alla fine la legge 24.2.1992 n.225. Nella legge la prevenzione supera il concetto di intervento “dopo evento”, regola i compiti del sindaco e degli enti territoriali. Inoltre introduce l’Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

L’Agenzia di protezione civile

La continua ricerca di un Sistema di protezione civile snello, agile e tempestivo nelle emergenze ha portato nel 2001 alla creazione dell’Agenzia di protezione civile, che secondo l’allora Ministro dell’Interno Enzo Bianco ed il sottosegretario Prof. Franco Barberi rappresentava la migliore risposta organizzativa. Dopo una lunga “gestazione” sui compiti, le finalità e l’utilità dell’Agenzia, il II Governo Berlusconi che si insediò appunto nel 2001 la elimininò con la legge n. 401  del 2001.

Nell’autonomia regionale, la Regione Emilia Romagna la costituì nel 2004 (vedi  “La raccolta completa delle norme di protezione civile dal 1970 al 2005 comprensiva della legge regionale della Regione Emilia Romagna 1/2005” di Massimo Petrassi – Ed. CEL) ed è tuttora il sistema adottato in quella regione.

Di seguito pubblichiamo lo Statuto dell’Agenzia di Protezione civile, anche per contribuire al dibattito che alcune forze politiche discutono per una riforma in questo senso della protezione civile nazionale.

MINISTERO DELL’INTERNO

Decreto 9 maggio 2001

Statuto dell’Agenzia di protezione civile.

(Pubblicato sullaGazzetta ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001)

                                                                                                      IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare le disposizioni recate dal Capo IV del Titolo istitutivo dell’Agenzia di protezione civile;
Visti in particolare gli articoli 80 ed 87, i quali, rispettivamente, prevedono che l’Agenzia di protezione civile e’ sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’interno che esercita poteri di indirizzo sulle relative attività e che l’Agenzia medesima e’ dotata di statuto;
Vista la delibera del 3 maggio 2001, con la quale il comitato direttivo dell’Agenzia ha adottato una proposta di statuto composta di quattordici articoli;
Ravvisata la necessità che l’art. 14 della predetta proposta di statuto venga modificato nella maniera seguente:
“Art. 14 (Funzionamento dell’Agenzia). – 1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell’art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad assicurare l’ordinario funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli di competenza del comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo”; ciò al fine di corrispondere all’esigenza, di carattere permanente, che venga comunque assicurato il funzionamento dell’Agenzia nelle more del rinnovo del comitato direttivo.
                                                                                                                        

                                                                                                                         Decreta:

La proposta di statuto dell’Agenzia di protezione civile e’ approvata con la modifica di cui in premessa.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro: Bianco

Statuto dell’Agenzia di protezione civile

Art. 1.
Agenzia di protezione civile

  1. L’Agenzia di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica ed e’ dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
    2. L’Agenzia esercita le funzioni, i compiti tecnico operativi e scientifici previsti dagli articoli 79, comma 2, e 81 del decreto istitutivo e svolge la propria attività in base a principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Per quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’Agenzia e’ regolata dal codice civile.
    3. L’attività degli organi dell’Agenzia viene svolta in conformità agli indirizzi del Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 80 del decreto istitutivo.

Art. 2.
Organi

  1. Ai sensi dell’art. 82 del decreto istitutivo sono organi dell’Agenzia:
    a) il direttore;
    b) il comitato direttivo;
    c) il collegio dei revisori dei conti.
    Presso l’Agenzia operano, altresì, la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile, di cui all’art. 83 del decreto istitutivo.
    2. Il direttore e i componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività o incarichi, anche occasionali, che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell’Agenzia.
    3. La revoca dei componenti del comitato direttivo e’ disposta dal Consiglio dei Ministri in conformità alle procedure di cui all’art. 82, comma 3, del decreto istitutivo.
    4. Non può essere nominato membro del collegio dei revisori e se nominato decade dall’ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e’ stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero il coniuge, i parenti e gli affini dei membri del comitato direttivo entro il quarto grado, e coloro che sono legati all’Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita.
    5. I compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Art. 3.
Attribuzioni del direttore

  1. Il direttore e’ il legale rappresentante dell’Agenzia e la dirige. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi.
    2. Il direttore provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze anche in riferimento, sentito il comitato direttivo, a quanto stabilito dall’art. 81, comma 1, lettere b) e c/2) del decreto istitutivo. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti necessari, sottoponendo a ratifica del comitato direttivo, nel più breve tempo possibile, quelli di competenza del comitato medesimo.
    3. Il direttore informa tempestivamente il comitato direttivo sui provvedimenti adottati in merito alla preposizione dei dirigenti di livello generale alle strutture di vertice dell’Agenzia.
    4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, designato dal Ministro dell’interno.

Art. 4.
Attribuzioni del comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera:
    a) i regolamenti e gli altri atti generali per il funzionamento dell’Agenzia, il bilancio e le relative variazioni, i rendiconti, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, per la successiva trasmissione al Ministro dell’interno, ai fini dell’art. 80, comma 1, del decreto istitutivo;
    b) i programmi articolati in attività di gestione e in progetti straordinari, con l’individuazione delle risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità;
    c) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui all’art. 107, comma 1, lettere a) ed f) n. 1 e all’art. 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche con riguardo alle modalità organizzative e di funzionamento del comitato operativo di protezione civile;
    d) le spese per il funzionamento dell’Agenzia superiori al limite che verrà indicato nel regolamento di contabilità;
    e) i criteri e le modalità per il reclutamento del personale anche dirigenziale in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro;
    f) la nomina dei dirigenti dell’Agenzia;
    g) l’assunzione di esperti con i contratti a tempo determinato di cui all’art. 85, comma 3 del decreto istitutivo;
    h) la designazione dei rappresentanti dell’Agenzia in seno al comitato operativo della protezione civile;
    i) la partecipazione agli accordi con soggetti pubblici e privati nelle forme previste dalla legge;
    j) la partecipazione a consorzi e fondazioni, l’acquisizione e la cessione di beni immobili, la fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nella materia di competenza a soggetti di diritto pubblico e privato;
    k) ogni altra questione che il direttore ponga all’ordine del giorno.
    2. Ogni componente del comitato può avanzare proposte sulle materie di cui al comma 1.
    3. Il comitato direttivo delibera, altresì, le eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’interno.
    4. Il comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di organizzazione, di contabilità e del personale.

Art. 5.
Funzionamento del comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario o su motivata richiesta di un suo componente, e comunque almeno quattro volte all’anno. Il comitato direttivo si riunisce entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa agli atti di cui all’art. 80, comma 1, del decreto istitutivo, sottoposti a controllo e sospesi per ragioni di legittimità o di merito.
    2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare, ai soli fini dell’acquisizione del parere, alle sedute del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché’ esperti nelle materie da trattare, anche esterni all’Agenzia.
    3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d’urgenza il comitato può essere immediatamente convocato, anche telefonicamente, per deliberare solo su questioni connesse all’urgenza.
    4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro.
    5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta e’ presente la maggioranza dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
    6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di nomina.
    7. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.
    8. Quando il comitato e’ chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
    9. Delle sedute del comitato e’ redatto apposito verbale, a cura di un segretario che sarà previsto nel regolamento di organizzazione.

Art. 6.
Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all’art. 2403 del codice civile in quanto applicabili. Riferisce al direttore ed al comitato direttivo si eventuali gravi irregolarità riscontrate e collabora con il direttore e con il comitato direttivo secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.
    2. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, preservare la riservatezza dei fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
    3. I membri del collegio possono assistere alle sedute del comitato direttivo senza diritto di voto e le loro osservazioni sono assunte a verbale.
    4. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Agenzia ed i singoli componenti dell’organo possono eseguire ispezioni e controlli connessi al loro mandato.

Art. 7.
Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti e’ convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
    2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. li componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
    3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’Agenzia.

Art. 8.
Strutture di controllo interno

  1. Gli organi di controllo interno dell’Agenzia sono strutturati secondo i principi generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 9.
Autonomia finanziaria e contabilità dell’Agenzia

  1. L’Agenzia, in attuazione dell’art. 79, comma 1, del decreto istitutivo provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del regolamento di contabilità.
    2. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinati:
    il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
    la gestione finanziaria con valutazioni economiche attraverso la contabilità analitica;
    la gestione del patrimonio;
    l’attività negoziale;
    ogni altro aspetto contabile.
    3. Il regolamento deve tenere conto delle particolari esigenze di rapidità nella ridistribuzione delle risorse e nell’erogazione della spesa connesse alle situazioni di emergenza e ricorrendo, ove occorra, alle norme del codice civile.
    4. L’attività dell’Agenzia si uniforma alla legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, le forniture e i servizi.

Art. 10.
Principi generali di organizzazione e di funzionamento

  1. Con apposito regolamento viene definita, ai sensi dell’art. 79, comma 1, del decreto istitutivo, l’organizzazione dell’Agenzia, che si articola in aree funzionali, alle quali vengono assegnate competenze omogenee ed organiche.
    2. Il regolamento di organizzazione deve assicurare, in particolare:
    a) la flessibilità delle strutture, in modo da garantire oltre al loro razionale funzionamento nell’esercizio dei compiti ordinari, la massima rapidità ed efficacia degli interventi nelle varie situazioni di emergenza;
    b) la valorizzazione, con mantenimento della specificità, delle strutture operative e tecnico-scientifiche che confluiscono nell’Agenzia ai sensi dell’art. 79, comma 2, del decreto istitutivo;
    c) il raccordo con le strutture di protezione civile delle regioni e degli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, in riferimento a quanto disposto dall’art. 81, comma 1, lettere c/1), c/3), e), i) ed m) del decreto istitutivo.

Art. 11.
Personale e relazioni sindacali

  1. Con apposito regolamento viene disciplinato, l’ordinamento del personale dell’Agenzia. In particolare, il regolamento del personale: stabilisce la dotazione organica complessiva, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di organizzazione; detta norme per l’assunzione del personale e per la formazione professionale, nonché’ per l’utilizzazione del personale di cui all’art. 85, comma 2, del decreto istitutivo; definisce le modalità per l’accesso alla dirigenza.
    2. L’Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori secondo le modalita’ previste nella normativa vigente e nei contratti di lavoro.

 

Art. 12.
Posizione del direttore e dei componenti del comitato direttivo

  1. Lo status del direttore e dei componenti del comitato direttivo, se dipendenti pubblici, resta regolato dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 13.
Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

  1. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.
Funzionamento dell’Agenzia

  1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell’art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad assicurare l’ordinario funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli di competenza del comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo.

 

L. 100 del 2012

La continua presenza territoriale è garantita largamente dai Sindaci che, quali ufficiali di governo, come ribadito dalla legge n. 100 del 2012, sono gli organi locali di protezione civile ed hanno il compito di provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati e, al verificarsi dell’emergenza, assumono la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

La legge ha previsto anche la predisposizione dei Piani comunali di Protezione civile.

Decreto Legislativo n. 1/2018

Codice della Protezione Civile, all’art. 2, comma 4, lettera e), tra le attività di protezione civile è stata inserita per la prima volta la: «diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini».

Direttiva 30 aprile 2021

La pianificazione di protezione civile viene definita dalla nuova disposizione come un’attività di sistema, che le Amministrazioni ai diversi livelli territoriali devono svolgere congiuntamente per la preparazione e la gestione delle attività di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La finalità del provvedimento è omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali: nazionale, regionale, provinciale/città metropolitana/area vasta, ambito territoriale e organizzativo ottimale, comunale.