La Direttiva Seveso è una delle normative europee più importanti in materia di sicurezza industriale e protezione civile. Ha l’obiettivo di prevenire e limitare le conseguenze di incidenti rilevanti (come esplosioni, incendi o rilasci massivi di sostanze tossiche) negli stabilimenti commerciali e industriali che detengono sostanze pericolose.

Prende il nome dalla catastrofe ecologica avvenuta il 10 luglio 1976 a Seveso (Lombardia), dove la fuoriuscita di una nube tossica di diossina da un impianto chimico causò gravissimi danni alla popolazione e all’ambiente.

  1. L’evoluzione della norma (fino a Seveso III)

Nel corso degli anni, l’Unione Europea ha aggiornato la norma per renderla sempre più stringente ed efficace:

  • Seveso I (1982): Introdusse per la prima volta l’obbligo per le industrie a rischio di censire le sostanze e informare le autorità.
  • Seveso II (1996): Introdusse l’obbligo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e della pianificazione del territorio attorno ai siti a rischio.
  • Seveso III (Direttiva 2012/18/UE): È la direttiva attualmente in vigore. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
  1. Come funziona e quali sono gli obblighi (D.Lgs. 105/2015)

La legge suddivide i siti industriali a rischio (chiamati RIR – Rischio di Incidente Rilevante) in due categorie principali, in base alla quantità e al tipo di sostanze pericolose presenti:

  1. Stabilimenti di Soglia Inferiore
  2. Stabilimenti di Soglia Superiore (soggetti a controlli e adempimenti più rigidi)

I principali strumenti previsti:

  • Rapporto di Sicurezza (RdS): Documento redatto dal gestore dello stabilimento (da aggiornare ogni 5 anni) in cui si analizzano gli scenari incidentali (inclusi i rischi NaTech, ovvero incidenti tecnologici scatenati da eventi naturali come i terremoti) e le misure per evitarli.
  • Piano di Emergenza Interna (PEI): Le procedure operative che l’azienda attiva dentro lo stabilimento in caso di incidente.
  • Piano di Emergenza Esterna (PEE): Predisposto dalla Prefettura d’intesa con i Comuni, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Definisce le azioni e i soccorsi da mettere in atto all’esterno dello stabilimento per proteggere i cittadini e l’ambiente.
  • Informazione alla Popolazione: Trasparenza obbligatoria verso i cittadini residenti nelle aree a rischio.
  • Controlli e Ispezioni: Svolti da organi tecnici nazionali e regionali (tra cui i Vigili del Fuoco e l’ARPA).
  1. Collegamento con la Protezione Civile

La Direttiva Seveso si intreccia strettamente con la Protezione Civile:

  • Integrazione nei Piani Comunali: I Piani di Emergenza Esterna (PEE) devono rientrare nei piani di emergenza e protezione civile dei Comuni coinvolti.
  • Sistemi di Allarme (es. IT-alert): Negli scenari di potenziale grave incidente industriale di tipo Seveso è previsto l’utilizzo di strumenti d’allarme pubblico alla popolazione per ordinare ad esempio il mettersi al riparo al chiuso o l’evacuazione preventiva.